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Sabato 7 novembre 2026 ultima edizione: 7 nov 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Tribunale di Bologna: i dati Eurostat non bastano per la procedura accelerata

Con due decreti del 21 e 23 ottobre la sezione immigrazione ha giudicato non abbastanza attendibile il tasso di riconoscimento UE del 20% su cui il Patto fonda procedure accelerate e di frontiera, e ha chiesto chiarimenti direttamente a Eurostat. In un altro caso ha riportato al rito ordinario la domanda di un richiedente algerino.

Edizione: 7 nov 2026 Lettura: 3 min Italia · Tunisia · Algeria

Il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha messo in dubbio l'affidabilità dei dati Eurostat su cui si fonda uno dei meccanismi centrali del Patto su migrazione e asilo. L'articolo 42, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (UE) 2024/1348 prevede la procedura accelerata, e in linea di principio la procedura di frontiera obbligatoria, per i richiedenti di cittadinanze con un tasso di riconoscimento in primo grado a livello UE pari o inferiore al 20%, secondo gli ultimi dati medi annuali Eurostat. Ne dà conto un commento di Marilù Porchia pubblicato da Giustizia Insieme il 6 novembre.

Con un decreto del 21 ottobre il Tribunale ha esaminato il caso di un cittadino tunisino che aveva chiesto protezione alla Questura di Ferrara il 19 agosto, era stato sentito dalla Commissione territoriale di Bologna il 27 agosto e respinto il giorno dopo in procedura accelerata. La determina del presidente della Commissione si fondava solo sul tasso di riconoscimento inferiore al 20%, senza indicare il dato Eurostat né valutare le due eccezioni previste dalla norma. Per il Tribunale la disposizione ha una funzione «esclusivamente procedurale» e il criterio statistico non può fondare «una presunzione individuale di infondatezza»; dopo aver esaminato le serie statistiche, ha concluso che «nelle attuali condizioni di raccolta dei dati da parte di Eurostat» la norma non può trovare applicazione. Il ricorso ha quindi effetto sospensivo automatico e il richiedente può restare in Italia fino alla decisione definitiva con la procedura ordinaria.

Tra i rilievi del giudice, riportati da Giustizia Insieme: a fine giugno 2026 in Italia erano pendenti 346.010 domande, mentre il tasso di riconoscimento del 2025 era calcolato su 104.560 decisioni, e l'ordine di trattazione «non è meramente cronologico»; Eurostat non rileva i motivi delle domande. Per i tunisini, inoltre, il dato europeo è in gran parte italiano: nel 2025 sono state adottate in Italia 5.895 delle 8.055 decisioni di primo grado prese nell'Unione (73%), con un tasso di riconoscimento del 4,9% nell'UE e del 3,6% in Italia, e al 30 giugno 2026 si trovavano in Italia 13.255 delle 15.125 domande tunisine pendenti (88%).

Con un secondo decreto, del 23 ottobre, lo stesso Tribunale si è rivolto direttamente a Eurostat, in base all'articolo 213 del codice di procedura civile, chiedendo informazioni tecniche sulla distribuzione temporale di domande e decisioni di primo grado, sui criteri di selezione delle pratiche in presenza di arretrati, sui motivi delle domande, sulla raccolta dei dati delle decisioni giudiziarie di secondo grado e sulle ragioni per cui, per l'Italia, il dato Eurostat comprende solo circa il 52% delle decisioni giudiziarie adottate nel 2025.

In un altro procedimento, segnalato da Melting Pot il 2 novembre senza data né numero del provvedimento, il Tribunale di Bologna ha convertito il rito dall'articolo 35-ter all'articolo 35-bis del d.lgs. 25/2008 per un richiedente asilo algerino sbarcato a Cagliari e trasferito a Bologna nel centro «Ex Caserma Gamberini», al quale non erano stati garantiti informativa e orientamento legale. Anche qui la procedura accelerata di frontiera era stata avviata sulla base del solo dato Eurostat, senza una valutazione individuale: un'omissione che, per il giudice, «non integra una mera irregolarità formale ma incide sul presupposto legittimante la procedura prescelta». Richiamando la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 11399/2024, il Tribunale ha disposto il ritorno alla procedura ordinaria e la sospensione automatica del rigetto per manifesta infondatezza.

Fonti

  1. Giustizia Insieme
    Oggettività statistica e sindacato giurisdizionale dell'art. 42, par. 1, lett. j), del Regolamento sulle procedure di protezione internazionale
  2. Melting Pot Europa
    Conversione del rito dall'art. 35 ter all'art. 35 bis e sospensione automatica per l'errata applicazione della procedura accelerata di frontiera
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