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Martedì 27 ottobre 2026 ultima edizione: 27 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Ricongiungimento, il Tribunale di Roma ordina all'ambasciata di Teheran il visto in 15 giorni per un minore afghano in kafalah

Decreto cautelare del 15 ottobre emesso senza sentire il Ministero degli Esteri: il ragazzo, affidato a una rifugiata in Italia, aveva il nulla osta dall'aprile 2025 ma dopo oltre tredici mesi di attesa l'appuntamento consolare sul portale Visametric restava «indefinito». Il giudice: eccezionali ragioni di urgenza e interesse superiore del minore.

Edizione: 27 ott 2026 Lettura: 2 min Italia · Afghanistan · Iran

Con un decreto cautelare del 15 ottobre 2026 il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministero degli Affari esteri e all'Ambasciata d'Italia a Teheran di rilasciare entro il termine perentorio di quindici giorni il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a un minore afghano affidato in kafalah a una donna titolare di asilo politico in Italia. Il provvedimento, riferito da Melting Pot Europa il 26 ottobre nell'ambito del progetto «Annick. Per il diritto all'unità familiare», è stato emesso inaudita altera parte, ai sensi dell'articolo 281-decies del codice di procedura civile, cioè senza attendere la notifica del ricorso e l'udienza con l'amministrazione.

Lo Sportello unico per l'immigrazione di Roma aveva rilasciato il nulla osta nell'aprile 2025, riconoscendo l'esonero dai requisiti di alloggio e di reddito previsto per i rifugiati dall'articolo 29-bis del testo unico sull'immigrazione. Registrato in agosto sul portale del concessionario Visametric, il minore ha però atteso per oltre tredici mesi senza ottenere la fissazione dell'appuntamento, «confermata come indefinita» dalla stessa autorità consolare nel settembre 2026. Si tratta, scrive Melting Pot, di un modus operandi amministrativo «del tutto analogo a quello già riscontrato e sanzionato in più occasioni e relativo a quasi tutte le Ambasciate d'Italia nel mondo».

Il tribunale, «ritenuta la piena verosimiglianza del diritto azionato» e «ritenuto che sussistano eccezionali ragioni di urgenza tali da non consentire la preventiva convocazione della controparte», ha fondato la decisione su tre elementi: la validità del vincolo, perché la kafalah è stata riconosciuta come prova documentata di un legame familiare meritevole di tutela e non contrario all'ordine pubblico; l'estremo pericolo per il ragazzo, che vive in condizioni precarie in Iran e non può rientrare in un Afghanistan dominato dalla violenza generalizzata del regime talebano; il fattore tempo, perché attendere il contraddittorio con il Ministero avrebbe comportato un ritardo incompatibile con l'interesse superiore del minore sancito dall'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Obbligando l'ambasciata a rilasciare il visto entro quindici giorni, osserva il progetto Annick, il decreto rende effettiva la tutela dell'unità familiare e accerta indirettamente la negligenza dell'ufficio consolare che aveva sospeso sine die la fissazione dell'appuntamento; l'auspicio è che il principio, l'ordine di rilascio del visto senza attendere il contraddittorio, venga ribadito in altre decisioni che riguardano minori vulnerabili in fuga da guerre o crisi. La segnalazione è dell'avvocato Gennaro Santoro.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Unità familiare e ritardi consolari: accolto ricorso d'urgenza il ricongiungimento familiare per un minore afghano
ricongiungimento familiaretribunale di romakafalahvistoambasciataministero degli esteririfugiatiminoriprogetto annick

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