Decreto scuola al Senato: l'obbligo di italiano A2 per i genitori stranieri è «rivolto» a richiedenti asilo e rifugiati, dice la relazione tecnica
Il d.l. 170/2026, in vigore dal 1° ottobre e in conversione a Palazzo Madama (A.S. 2053), sanziona con 200-1.000 euro il genitore che non segue il corso al CPIA. La relazione tecnica stima 36.400 genitori beneficiari di protezione con figli a scuola: le stesse persone, osserva un'analisi su Giustizia Insieme, a cui il decreto Cutro ha tolto i corsi di italiano nell'accoglienza, mentre la direttiva 2024/1346 chiede di garantirli.
Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre e in vigore dal 1° ottobre, è all'esame del Senato per la conversione (A.S. 2053). Il Capo III, «Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico», tiene insieme tre misure: il tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi prime (articolo 13), l'obbligo linguistico sanzionato per i genitori stranieri e il divieto del volto coperto a scuola (articolo 12). Un'analisi pubblicata il 26 ottobre su Giustizia Insieme da Giulia Di Giacinto, che con i genitori dell'istituto Manin dell'Esquilino a Roma ha depositato una memoria alla 7ª Commissione del Senato illustrata in audizione con RIDAP, Osservatorio Proxima e Save the Children, mette al centro un dato degli atti parlamentari: secondo la relazione tecnica, l'obbligo linguistico riguarda soprattutto richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.
L'articolo 12 trasforma la difficoltà linguistica del genitore in un illecito in tre passaggi. Le scuole, «ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee», segnalano ai servizi sociali i casi in cui «persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale» ostacolano il percorso del figlio; i servizi sociali impongono al genitore un percorso gratuito presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) finalizzato alla certificazione A2; il mancato svolgimento, dopo una diffida del CPIA, è punito dal prefetto con una sanzione da 200 a 1.000 euro, il tutto «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Chi sono i destinatari lo dice la relazione tecnica: poiché gli stranieri tenuti all'Accordo di integrazione frequentano già i corsi dei CPIA, «la norma in esame deve necessariamente intendersi rivolta ad ulteriori categorie di stranieri presenti nel territorio nazionale, quali i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale [...]. Tali soggetti, diversamente dagli stranieri assoggettati all'Accordo di integrazione, non sono tenuti in via ordinaria alla frequenza dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana». La relazione stima circa 36.400 genitori beneficiari di protezione con figli a scuola e ritiene che i CPIA possano assorbirli senza nuove risorse.
Si tratta, osserva l'autrice, di una materia che il diritto dell'Unione disciplina in modo puntuale. La direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza, da recepire entro il 12 giugno 2026, stabilisce all'articolo 18 che gli Stati garantiscano ai richiedenti l'accesso ai corsi di lingua o ne facilitino l'accesso; per i beneficiari di protezione il regolamento (UE) 2024/1347, applicabile dal 1° luglio 2026, garantisce all'articolo 35 l'accesso a misure di integrazione, in particolare ai corsi di lingua, e consente di renderne obbligatoria la frequenza solo se sono accessibili e gratuite, senza sanzionare chi non può partecipare per circostanze indipendenti dalla sua volontà. L'ordinamento italiano, prosegue l'analisi, va nella direzione opposta: l'articolo 10 del d.lgs. 142/2015, dopo il decreto Cutro del 2023, esclude i corsi di italiano dai servizi garantiti nei centri di prima accoglienza e nelle strutture straordinarie, dove la grande maggioranza dei richiedenti attende l'esito della domanda, e li mantiene solo nel SAI. Prima si toglie l'italiano, poi lo si sanziona: è questa, per Giustizia Insieme, la contraddizione da sciogliere in sede di conversione.
Fonti
- Giustizia Insieme
Il d.l. n. 170/2026, un altro pezzo per smantellare la scuola - Normattivafonte ufficiale
Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170