Case popolari, la Consulta rinvia alla Corte di giustizia: il requisito del lavoro per gli stranieri è compatibile con il diritto UE?
Con l'ordinanza n. 175 del 2026 la Corte costituzionale, investita dal Tribunale di Torino, chiede ai giudici di Lussemburgo se la deroga alla parità di trattamento prevista dalla direttiva sul permesso unico debba essere scritta espressamente nella legge di recepimento o possa ricavarsi dai lavori preparatori; il giudizio è sospeso.
La Corte costituzionale ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiarire se le condizioni poste dalla legge italiana all'accesso degli stranieri agli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispettino il principio di parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi. Con l'ordinanza n. 175 del 2026, riferisce Stranieri in Italia il 26 ottobre, i giudici costituzionali hanno sollevato una questione interpretativa sulla possibilità di subordinare l'accesso alle case popolari allo svolgimento di un'attività lavorativa regolare. La questione nasce da un procedimento avviato dal Tribunale di Torino.
Al centro c'è l'articolo 40, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, secondo cui possono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e quelli regolarmente soggiornanti con un permesso di durata almeno biennale che esercitano un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Per una parte dei cittadini extracomunitari, dunque, la parità nell'accesso alle abitazioni pubbliche dipende da requisiti di soggiorno e di lavoro.
La disciplina europea sul permesso unico di soggiorno e lavoro riconosce ai lavoratori di Paesi terzi la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in determinati ambiti, fra cui l'accesso ai beni e ai servizi a disposizione del pubblico, comprese le procedure per l'alloggio; consente però agli Stati membri di introdurre limitazioni, inclusa quella che lega la parità di trattamento all'esercizio di un'attività lavorativa. Il dubbio della Consulta riguarda il modo in cui lo Stato deve esercitare questa facoltà di deroga: la limitazione deve essere prevista espressamente nella legge nazionale di recepimento della direttiva, oppure basta che la volontà del legislatore emerga dai documenti preparatori e dagli atti che hanno accompagnato l'approvazione della normativa?
Non si tratta, per ora, di una dichiarazione di illegittimità costituzionale: la Corte ha sospeso il proprio giudizio in attesa della pronuncia dei giudici di Lussemburgo, dalla quale dipenderà l'interpretazione della norma italiana e, con essa, le condizioni alle quali gli stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere alle case popolari.
Fonti
- Stranieri in Italia
Case popolari, la Consulta si rivolge alla Corte Ue: dubbi sull'obbligo di lavoro per gli stranieri