TAR Veneto: entrato con il decreto flussi, se il datore sparisce il lavoratore può farsi assumere da un altro
Accolto il ricorso di un cittadino marocchino contro la Prefettura di Rovigo, che aveva negato il subentro di un nuovo datore di lavoro: chi è entrato regolarmente e per cause non imputabili non ha potuto instaurare il rapporto «non possa rimanere privo di tutela». La Prefettura dovrà rivalutare la posizione.
Il TAR Veneto, sezione terza, ha accolto il ricorso di un cittadino marocchino contro la comunicazione con cui la Prefettura di Rovigo aveva negato il subentro di un nuovo datore di lavoro al posto di quello che aveva chiesto il nulla osta nell'ambito del decreto flussi. Lo riferisce Melting Pot Europa il 23 ottobre, su segnalazione dell'avvocata Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso.
Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro stagionale, ma il datore di lavoro che aveva presentato la domanda non aveva mai risposto ai suoi contatti; il lavoratore si era quindi attivato subito per trovare un nuovo impiego. Lo Sportello unico per l'immigrazione aveva però escluso la possibilità di sostituire il datore.
Il collegio ha riconosciuto anzitutto l'interesse al ricorso, perché la comunicazione dello Sportello unico «comporta un arresto procedimentale che preclude al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo di soggiorno per lavoro subordinato». Nel merito, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, il tribunale afferma che lo straniero entrato regolarmente che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto instaurare il rapporto con il datore richiedente, ma si sia comunque adoperato per trovare un lavoro, «non possa rimanere privo di tutela».
A confermarlo, secondo i giudici, è lo stesso articolo 22, comma 6-bis, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), che consente al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa già nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento è stato annullato: la Prefettura dovrà rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto della documentazione prodotta a sostegno della richiesta di subentro.
Fonti
- Melting Pot Europa
Decreto flussi, legittimo il subentro del nuovo datore se il primo non si presenta