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Venerdì 23 ottobre 2026 ultima edizione: 23 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Patto Ue, per Roma e Milano conta la volontà manifestata, non la formalizzazione

Due sentenze del Tribunale di Roma e un decreto del Tribunale di Milano applicano la disciplina precedente al Patto a chi aveva chiesto asilo prima del 12 giugno 2026 ma è stato formalizzato dopo: il ritardo della questura non può decidere quale regime si applica. A Milano il giudice ha così sospeso un rigetto per manifesta infondatezza.

Edizione: 22 ott 2026 Lettura: 3 min Italia

Per stabilire se a una domanda d'asilo si applichino le regole del Patto europeo su migrazione e asilo o quelle precedenti conta il giorno in cui la persona ha manifestato la volontà di chiedere protezione, non quello in cui la questura ha formalizzato la domanda. Lo affermano due sentenze del Tribunale di Roma, del 29 settembre e del 13 ottobre 2026, e un decreto del Tribunale di Milano del 29 settembre, pubblicati da Melting Pot Europa il 20 e il 21 ottobre. La norma transitoria del regolamento procedure (UE) 2024/1348, applicabile dal 12 giugno 2026, cioè l'articolo 79, paragrafo 3, riferisce il nuovo regime alle domande «formalizzate» da quella data; le domande formalizzate prima restano regolate dalla direttiva 2013/32/UE. Ma la formalizzazione è un atto della questura, che non dipende dal richiedente.

A Roma i ricorrenti sono due cittadini peruviani che ad aprile non erano riusciti a farsi ricevere dall'Ufficio immigrazione di via Patini, da mesi di fatto inaccessibile secondo quanto documentano le sentenze: nessun sistema di prenotazione telematica, file che si formano di notte, respingimenti verbali agli ingressi. Entrambi avevano espresso la volontà di chiedere asilo con una PEC, il 14 e il 15 aprile; la questura aveva risposto, in un caso, che gli appuntamenti erano previsti solo per «vulnerabilità certificate» e, nell'altro, chiedendo documenti di «vulnerabilità certificate da una struttura ospedaliera o da un medico dell'ASL». Al 12 giugno le domande non erano ancora formalizzate. Le giudici De Nuccio e Colla hanno accolto i ricorsi, proposti con il rito semplificato contro il Ministero dell'Interno, rimasto contumace. La manifestazione di volontà non richiede forme particolari, come prevedono l'articolo 2 del d.lgs. 142/2015 e il considerando 27 del regolamento e come ha ribadito la Cassazione con la pronuncia n. 24138/2024: basta una PEC del difensore munito di procura speciale. Pretendere certificazioni sanitarie per fissare un appuntamento è un requisito amministrativo aggiuntivo vietato dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1346. Se contasse solo la formalizzazione, l'amministrazione potrebbe stabilire da sola, rinviando un proprio adempimento, quale regime applicare a chi ha già fatto tutto quanto gli competeva: un esito incompatibile, per le due giudici, con la certezza del diritto, la tutela dell'affidamento, la parità di trattamento e l'effettività della tutela giurisdizionale. La sentenza della giudice Colla valorizza anche l'articolo 17, comma 4, del d.l. 100/2026, che fa salva la disciplina previgente per i procedimenti avviati dopo la «presentazione» della domanda prima del 12 giugno: «presentazione» non è sinonimo di «formalizzazione». La giudice Colla ha dichiarato la domanda presentata il 15 aprile, con applicazione della direttiva 2013/32/UE, e ordinato la formalizzazione entro sette giorni; la giudice De Nuccio ha ordinato al Ministero di formalizzarla con il rilascio del permesso previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 142/2015.

A Milano il ricorrente è un cittadino egiziano che aveva manifestato la volontà di chiedere protezione il 17 febbraio 2026, come prova il verbale di ritiro del passaporto redatto dalla questura. La domanda è stata formalizzata solo il 22 giugno e il 1° luglio la Commissione territoriale, applicando il nuovo regolamento, l'ha dichiarata manifestamente infondata in procedura accelerata. Con il decreto del 29 settembre il tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva: ai fini del diritto intertemporale la «formalizzazione» comprende il momento della manifestazione di volontà, perché è un adempimento sottratto al controllo del richiedente e affidato all'organizzazione degli uffici, e il lasso di tempo «non fisiologico» fra i due momenti non può essergli imputato «in malam partem». Applicata la disciplina previgente, il giudice ha disapplicato la designazione dell'Egitto come Paese di origine sicuro e sospeso il provvedimento di manifesta infondatezza: in quel regime il ricorso ha di regola effetto sospensivo automatico (articolo 35-bis del d.lgs. 25/2008; Cassazione, Sezioni unite, n. 11399/2024).

Le pronunce sono fra le prime sulla disciplina transitoria del Patto e vanno nella stessa direzione. Il punto più esposto, osserva il commento di Melting Pot alle sentenze romane, è la lettura dell'articolo 17, comma 4: si può sostenere che la norma riguardi solo i procedimenti già formalmente avviati e non quelli che l'amministrazione ha impedito di avviare.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Patto UE, conta la volontà manifestata e non la formalizzazione: due sentenze sul regime transitorio
  2. Melting Pot Europa
    Patto UE e diritto intertemporale: conta la data di manifestazione della domanda d'asilo, non quella della formalizzazione in Questura
patto migrazione e asiloregolamento ue 2024/1348regime transitoriomanifestazione di volontàformalizzazionequestura di romatribunale di romatribunale di milanopaesi di origine sicuri

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