Decreto flussi, il TAR Napoli sospende la revoca di un nulla osta dopo quattro anni
Con l'ordinanza n. 2772 dell'8 ottobre il TAR Campania blocca la revoca decisa dalla Prefettura di Napoli per un lavoratore stagionale che nel frattempo aveva trovato altri impieghi regolari: il lungo ritardo non è imputabile a lui e il mancato rispetto del termine di otto giorni, da solo, non basta.
Con l'ordinanza cautelare n. 2772 dell'8 ottobre 2026, la sesta sezione del TAR Campania, a Napoli, ha sospeso la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale che la Prefettura di Napoli aveva disposto quattro anni dopo il rilascio, nell'ambito di una procedura del decreto flussi. Lo riferisce Melting Pot Europa. La Prefettura sapeva che il datore di lavoro originario non era disponibile a firmare il contratto di soggiorno e che il lavoratore, nel frattempo, aveva trovato altri impieghi con contratto regolare, anche a tempo indeterminato; gli contestava inoltre di non aver chiesto la convocazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno entro otto giorni dall'arrivo in Italia.
Il TAR ha valorizzato il fatto che né il lunghissimo tempo trascorso fra il rilascio e la revoca del nulla osta né le eventuali circostanze sfavorevoli sopravvenute sono imputabili al lavoratore, tenendo conto anche delle attività lavorative, documentate e adeguatamente retribuite, svolte in quel periodo. Quanto al termine di otto giorni, secondo i giudici il suo mancato rispetto non può di per sé portare alla revoca, tanto più se l'amministrazione lo rileva non subito ma dopo un lungo periodo di inerzia.
L'ordinanza conferma l'orientamento per cui, in queste procedure, l'istruttoria deve guardare al risultato sostanziale e non a una «sterile coincidenza formale dei dati»: il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione) e i doveri di collaborazione e buona fede (articolo 1, comma 2-bis, della legge 241 del 1990) impongono di considerare gli effetti del tempo trascorso, il comportamento delle parti e la situazione concreta del singolo lavoratore. Si tratta di una decisione cautelare, in attesa del merito. Le irregolarità procedurali, osserva Melting Pot, quasi mai dipendono dal lavoratore straniero ma finiscono per esporlo a espulsione, licenziamento, impossibilità di rinnovare il contratto o di iscriversi pienamente al Servizio sanitario nazionale. La decisione è stata segnalata dagli avvocati Gennaro Santoro e Giulia Riontino. In un altro caso, con l'ordinanza n. 4166 pubblicata il 2 ottobre, il Consiglio di Stato aveva sospeso l'archiviazione automatica di una pratica del decreto flussi.
Fonti
- Melting Pot Europa
Decreto flussi, il TAR Napoli sospende la revoca del nulla osta arrivata dopo quattro anni