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Giovedì 15 ottobre 2026 ultima edizione: 15 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

L'Aquila, protezione speciale a un bengalese torturato in Libia e radicato in Italia

Con il decreto del 28 settembre il tribunale ribalta il rigetto per manifesta infondatezza della Commissione di Ancona: la vita privata costruita in Italia e la vulnerabilità legata a torture e sfruttamento subiti in Libia fondano la protezione anche dopo il decreto Cutro.

Edizione: 13 ott 2026 Lettura: 2 min Italia · Bangladesh · Libia

Con un decreto del 28 settembre 2026, segnalato da Melting Pot Europa, il Tribunale dell'Aquila ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino del Bangladesh la cui domanda d'asilo era stata respinta come manifestamente infondata dalla Commissione territoriale di Ancona, che pure non aveva escluso la credibilità del racconto. L'uomo aveva lasciato il Paese per l'estrema povertà della famiglia, che non gli consentiva di pagare le cure della moglie, colpita da ischemie: aveva contratto debiti con una banca e con alcuni conoscenti e temeva le pressioni dei creditori o di essere denunciato. Durante il viaggio era rimasto sette mesi in Libia, dove era stato torturato e sfruttato sul lavoro.

Il tribunale premette che al caso si applica il decreto Cutro, ma ricorda che resta immutata la disciplina dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico sull'immigrazione, che tutela il migrante da ogni lesione rilevante dei diritti inviolabili coperta dal divieto di respingimento (refoulement), nel rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, tra cui il diritto alla vita privata e familiare. Richiama la Cassazione (sentenza n. 28162/2023): quel diritto è ancora tutelato dall'articolo 5, comma 6, del Testo unico e dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e il giudice deve confrontare la situazione del richiedente nel Paese d'origine con l'integrazione raggiunta in Italia.

Applicando questo confronto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente già radicato nel territorio, dove vive da diversi anni, valorizzando il suo impegno di inserimento sociale e lavorativo: l'allontanamento sarebbe un'indebita interferenza nella sua vita privata, che comprende anche le relazioni professionali e commerciali. Ha pesato inoltre la vulnerabilità, che il giudice considera sotto due profili: in senso tipico, perché tra le persone vulnerabili il decreto legislativo 25/2008 (articolo 2, comma 1, lettera h-bis) include chi ha subito torture; in senso atipico, perché la giurisprudenza estende la nozione a chi è stato vittima di sfruttamento lavorativo. In base al dovere di cooperazione istruttoria del giudice e a un orientamento consolidato della Cassazione, la vulnerabilità accertata ha contribuito al riconoscimento. La decisione è stata segnalata e commentata dall'avvocata Mariagrazia Stigliano.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Protezione speciale a un cittadino bengalese torturato in Libia e radicato in Italia
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