Torino, espulsione annullata: la domanda d'asilo tardiva era imputabile alla Questura
Con decreto del 28 marzo 2026 il Giudice di pace di Torino ha accolto il ricorso di una cittadina peruviana: motivazione stereotipata e forza maggiore, perché la donna aveva tentato più volte di formalizzare la domanda di protezione senza riuscirci per la prassi degli uffici. Il rischio di refoulement va esaminato comunque.
Il Giudice di pace di Torino, sezione immigrazione (giudice Eliana Zecca), con decreto del 28 marzo 2026 nel procedimento R.G. n. 7399/2024 ha accolto il ricorso di una cittadina peruviana contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino. La decisione è pubblicata da Melting Pot Europa, su segnalazione dello Studio legale Oltre.
Il primo motivo riguarda la motivazione del provvedimento: formule astratte e stereotipate, utilizzabili per un numero indefinito di casi, che non indicano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche della decisione, in violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Sintomatico del carattere meramente riproduttivo dell'atto, secondo il giudice, il fatto che la motivazione non fosse stata neppure adeguata al genere femminile della destinataria.
Il secondo motivo è la forza maggiore. Lo stato di irregolarità della ricorrente al momento dell'espulsione dipendeva dall'impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale per un fatto imputabile all'amministrazione: la donna si era presentata più volte agli uffici della Questura e aveva inviato una PEC con la manifestazione di volontà, senza mai riuscire a formalizzare l'istanza a causa della prassi degli uffici. La domanda è stata registrata solo il 31 maggio 2024, dopo la notifica del decreto di espulsione e a seguito di un ricorso d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile.
Per il giudice quella formalizzazione, benché successiva al decreto, fa comunque scattare il diritto a rimanere sul territorio nazionale previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e rende il provvedimento espulsivo giuridicamente ineseguibile finché la procedura non è definita.
La decisione ribadisce che il decreto di espulsione deve raggiungere il «minimo costituzionale» di motivazione, valorizza la forza maggiore quando il mancato accesso tempestivo alla procedura d'asilo dipende dall'inerzia dell'amministrazione e riafferma l'obbligo del giudice di pace di esaminare autonomamente il rischio di refoulement, a prescindere dalla presentazione della domanda di protezione. Il giudice ha definito la controversia senza attendere l'esito della procedura amministrativa, osservando che la posizione della ricorrente non poteva restare sospesa a fronte di tempi incerti.
Fonti
- Melting Pot Europa
Annullato il decreto di espulsione per rischio non-refoulement indipendentemente dalla formalizzazione della domanda di asilo