Art. 18-ter, Tribunale di Roma: la Questura fissi l'appuntamento entro 40 giorni
Una persona che ha denunciato di essere vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, inserito in un programma antitratta, si era visto negare dalla Questura di Roma la ricevuta della domanda in attesa del parere della Procura. Il tribunale, in via cautelare, ordina di formalizzare la richiesta: competente è la Questura.
Il Tribunale di Roma ha ordinato alla Questura di Roma di fissare entro 40 giorni l'appuntamento per formalizzare la domanda di permesso di soggiorno prevista dall'articolo 18-ter del testo unico sull'immigrazione per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il provvedimento cautelare, di cui Melting Pot Europa ha dato notizia il 29 ottobre senza indicarne la data, riguarda una persona vittima di più reati che aveva presentato denuncia, sostenendo in particolare di aver subito il reato previsto dall'articolo 603-bis del codice penale.
Durante le indagini il ricorrente aveva chiesto alla Procura di Roma una proposta favorevole al rilascio del permesso. In attesa della decisione, la difesa si era rivolta alla Questura per ottenere la ricevuta che attesta la presentazione della richiesta, prevista dal comma 6 dell'articolo 18-ter: in base alla norma, chi ha la ricevuta può soggiornare legalmente e lavorare temporaneamente in Italia fino al rilascio del permesso, salvo comunicazione di motivi ostativi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. La Questura aveva però ritenuto necessario il parere della Procura anche solo per il cosiddetto «cedolino», e la difesa aveva presentato ricorso cautelare.
Il tribunale, dichiarata la competenza del giudice ordinario, ha riconosciuto il fumus boni iuris per la semplice presentazione dell'istanza: c'erano la denuncia, la presa in carico da parte di una struttura antitratta, con l'inserimento in una struttura protetta di semi-autonomia gestita dalla cooperativa Parsec, e l'adesione al programma di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico. La Questura è l'autorità competente: il richiedente «deve essere ricevuto dall'autorità competente a formalizzare la domanda, da individuarsi, come detto, nella Questura, e tale autorità deve provvedere alla formalizzazione della domanda e al rilascio della ricevuta di cui all'art. 18 ter, comma 6, TUI».
Quanto al periculum in mora, il giudice ha ravvisato un pregiudizio concreto all'integrazione nel perdurante silenzio dell'amministrazione, richiamando il diritto del ricorrente a «consolidare quanto prima il proprio percorso di vita sul territorio, ad ottenere un titolo che garantisca l'inespellibilità del ricorrente e la sua piena fruizione dei diritti sul territorio». Il permesso dell'articolo 18-ter, che il questore rilascia su proposta dell'autorità giudiziaria, reca la dicitura «casi speciali» e dura un anno, rinnovabile. Il ricorso è stato seguito con il contributo dell'avv. Sofia Margiotta; determinante, secondo Melting Pot, il ruolo della cooperativa Parsec nell'ambito del Piano regionale antitratta del Lazio. La segnalazione è dell'avv. Armando Maria De Nicola.
Fonti
- Melting Pot Europa
La Questura deve formalizzare la richiesta di permesso ex. art. 18 ter (casi speciali) - Normattivafonte ufficiale
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)