Espulsioni, la Cassazione ai giudici di pace: conta la situazione attuale dello straniero
Con due ordinanze, del 7 luglio e del 4 agosto 2026, la Suprema Corte annulla con rinvio le decisioni dei giudici di pace di Bari e di Ragusa su due cittadini albanesi: la pericolosità sociale va accertata in concreto e all'attualità, e la domanda di protezione presentata dopo il decreto ne sospende l'efficacia.
La Corte di cassazione richiama i giudici di pace a valutare in concreto, e al momento della decisione, la posizione dello straniero colpito da un decreto di espulsione. Lo fa, segnala Melting Pot Europa, con due ordinanze, la n. 22869 del 7 luglio 2026 e la n. 24437 del 4 agosto 2026, che riguardano due cittadini albanesi e annullano con rinvio le decisioni con cui i giudici di pace di Bari e di Ragusa avevano confermato le espulsioni.
Nel primo caso l'uomo, che aveva lasciato l'Albania nel 1992 e aveva vissuto regolarmente in Germania, dove aveva ottenuto protezione, fino al 2017, era stato arrestato a Verona per droga e condannato; in carcere aveva seguito un percorso di rieducazione, con lavoro, permessi premio, affidamento ai servizi sociali e liberazione anticipata. Nel 2018 il magistrato di sorveglianza di Verona ne aveva disposto l'espulsione «come cittadino comunitario». Scarcerato nel novembre 2023 e trattenuto nei Centri di permanenza per il rimpatrio di Trapani-Milo e poi di Bari-Palese, l'8 gennaio 2024, accertata la nazionalità albanese, era stato raggiunto da un nuovo decreto del prefetto di Bari, motivato solo con i «precedenti di polizia» per stupefacenti, e il giudice di pace aveva respinto il ricorso. La Cassazione ha accolto il motivo sulla motivazione, ritenendo assorbito quello sul difetto di potere del prefetto: richiamando i propri precedenti in materia di rinnovo del permesso per motivi umanitari (n. 23597/2023 e n. 19672/2025), ricorda che una condanna per i reati indicati dall'articolo 4, comma 3, del Testo unico immigrazione non comporta alcun automatismo né una presunzione assoluta di pericolosità sociale, che va invece accertata «in concreto e all'attualità». Il giudice di pace, invece, l'aveva presunta dai precedenti «senza effettuare una verifica attuale e concreta», senza tenere conto del percorso di rieducazione.
Nel secondo caso il prefetto di Ragusa aveva disposto l'espulsione di un cittadino albanese il 13 febbraio 2024. Dopo un primo annullamento della Cassazione (n. 16439/2025), il 2 ottobre 2025 il giudice di pace aveva respinto di nuovo l'opposizione, dando peso alla dichiarazione resa dall'uomo nel foglio notizie, dove aveva detto di non voler chiedere protezione e di non avere un permesso in rinnovo. Nel frattempo, però, il 4 marzo 2024 aveva chiesto il rinnovo del permesso, il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione internazionale, aveva ottenuto un permesso provvisorio e il 18 settembre 2025 il rinnovo del titolo. La Cassazione ha accolto entrambi i motivi e ha enunciato un principio di diritto: il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti successivi al provvedimento, e la domanda di protezione internazionale con il relativo permesso provvisorio previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 142/2015 sono fatti che impediscono l'espulsione, una causa legale di inespellibilità in applicazione dell'articolo 19 del Testo unico e del principio di non respingimento dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra. Il decreto adottato prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa.
Entrambe le cause tornano ai giudici di pace di Bari e di Ragusa, in diversa composizione. Le ordinanze sono state segnalate dall'avvocata Uljana Gazidede.
Fonti
- Melting Pot Europa
Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino straniero