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Sabato 17 ottobre 2026 ultima edizione: 17 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Patto Ue alla Consulta: un giudice di Palermo contesta la «finzione di non ingresso»

Accogliendo in via d'urgenza il ricorso di un giovane egiziano, il giudice civile Michele Guarnotta ha portato davanti alla Corte costituzionale una delle regole cardine delle nuove procedure di frontiera: chi è fisicamente in Italia ma è trattato come se fosse alla frontiera, sostiene, vede violati gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione.

Edizione: 16 ott 2026 Lettura: 3 min Italia · Egitto

Una delle regole su cui si regge il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, applicato dal 12 giugno 2026, arriva per la prima volta davanti alla Corte costituzionale, riferisce la Repubblica. A rimettere la questione alla Consulta è il giudice civile di Palermo Michele Guarnotta, che ha accolto in via d'urgenza il ricorso di un giovane egiziano, assistito dall'avvocata Claudia Avenia, contro l'applicazione delle nuove procedure. Fra le criticità indicate nel provvedimento ci sono il dubbio che il ragazzo sia stato davvero messo in condizione di capire che cosa gli stava succedendo e che cosa comportassero le nuove regole e, soprattutto, la cosiddetta «finzione di non ingresso», il punto strutturale finito all'esame dei giudici costituzionali.

Le nuove procedure prevedono che chi proviene da Paesi considerati sicuri resti, in attesa della decisione sulla domanda d'asilo, alla frontiera o nelle sue vicinanze, nelle cosiddette zone di transito e di frontiera, senza essere considerato giuridicamente entrato nel territorio. Il governo, ricorda il quotidiano, le ha individuate con un decreto del 5 agosto non solo vicino a tutti i porti di sbarco, ma anche nel centro della Sicilia, nelle grandi città e in Friuli-Venezia Giulia, e in pratica la finzione si è tradotta nell'ordine per il richiedente di restare in un centro da cui non può uscire. Il giudice descrive così la sua condizione: il richiedente «è fisicamente presente nel territorio della Repubblica, è destinatario delle misure di accoglienza previste dall'ordinamento nazionale, è sottoposto al potere delle autorità italiane cui ha presentato domanda di protezione internazionale, ma al tempo stesso non è considerato giuridicamente ammesso nel territorio nazionale e può soggiornare esclusivamente nei luoghi individuati dall'autorità amministrativa». Così una persona che si trova «profondamente all'interno del territorio nazionale» continua a essere trattata come se fosse alla frontiera, anche nel centro di Trieste, nel cuore della Sicilia o ad Ancona: la frontiera «cessa di essere un dato geografico e diventa una condizione giuridica» attribuita alla persona.

Per il giudice la disciplina contrasta con almeno tre articoli della Costituzione. Con l'articolo 10, che riconosce il diritto d'asilo «nel territorio della Repubblica»: richiamando la giurisprudenza costituzionale, il provvedimento ricorda che quel diritto comprende l'accesso al territorio dello Stato per essere ammessi alla procedura d'esame della domanda, e dunque anche chi viene da un Paese considerato sicuro ha diritto a stare sul territorio con le libertà che ne derivano, a partire da quella di circolazione. Con l'articolo 2, perché il diritto d'asilo «non si fonda su un atto di benevolenza dello Stato» ma sul riconoscimento di una posizione fondamentale della persona, mentre la nuova disciplina «rischia di ridurre il richiedente asilo a mero oggetto di gestione amministrativa della frontiera». E con l'articolo 3, sul piano dell'uguaglianza e della ragionevolezza: chi è in procedura ordinaria o accelerata può esercitare in Italia le libertà compatibili con la sua condizione, mentre chi è sottoposto alla procedura di frontiera, pur presente nel Paese, resta in una situazione di non ingresso «che gli impedisce di attribuire un effettivo contenuto alle libertà che formalmente continua a possedere».

La finzione di non ingresso, osserva la Repubblica, è già stata al centro di vari ricorsi, tutti accolti, ma finora nessuna sentenza l'aveva messa in relazione con la Costituzione. Anche il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE), nella nota sui primi mesi di applicazione del Patto pubblicata il 15 ottobre, segnala che diverse decisioni del Tribunale civile di Palermo hanno sospeso o revocato obblighi di dimora imposti nelle procedure di frontiera. Ora la questione passa alla Consulta; secondo il quotidiano potrebbe anche aprire la strada a un nuovo rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come già avvenuto per le procedure accelerate pensate per i centri in Albania.

Fonti

  1. la Repubblica
    Migranti, il nuovo patto Ue finisce alla Consulta: «Contrasta con tre articoli della Costituzione»
  2. ECRE
    ECRE Policy Note: The EU Pact on Asylum and Migration: Putting new rules to the test (en)
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