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Giovedì 15 ottobre 2026 ultima edizione: 15 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Il Tribunale di Napoli boccia una procedura di frontiera senza verifiche sanitarie

Tra le prime pronunce dopo il d.l. 100/2026, il decreto del 10 ottobre sospende il diniego della Commissione di Caserta a un richiedente sbarcato dopo un soccorso in mare: il regolamento procedure vieta la procedura di frontiera quando ci sono rilevanti motivi medici, e l'amministrazione non ha provato di averli esclusi.

Edizione: 15 ott 2026 Lettura: 3 min Italia · Bangladesh

Con un decreto del 10 ottobre 2026 il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino del Bangladesh a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio sulla sua domanda di protezione internazionale. È tra le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, che ha adeguato al Patto europeo sulla migrazione e l'asilo le procedure italiane per tutte le domande presentate dopo il 12 giugno 2026, segnala Melting Pot Europa. Il 21 settembre la Commissione territoriale di Caserta aveva respinto la domanda come manifestamente infondata, applicando la procedura di frontiera prevista dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1348 per chi presenta domanda dopo uno sbarco seguito a un'operazione di ricerca e soccorso; il ricorso è stato proposto entro i cinque giorni previsti dal nuovo articolo 35-ter del decreto legislativo 25/2008.

Il tribunale parte dall'articolo 53 del regolamento, che impone di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi fase, quando non si può garantire il sostegno necessario a chi ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, anche di salute mentale: in questi casi il richiedente va autorizzato a entrare e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria. Nel caso concreto il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti, ma prescriveva un «monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento specialistico» e indicava fra le esigenze di accoglienza l'accesso all'assistenza sanitaria, senza spiegare perché. L'11 settembre il presidente della Commissione aveva comunque disposto la procedura di frontiera, escludendo le eccezioni dell'articolo 53; in audizione le condizioni mediche non erano state approfondite e dagli atti non risulta se e come l'assistenza sanitaria sia stata garantita.

Pesa anche il silenzio dell'amministrazione, che non ha depositato la documentazione che l'articolo 35-ter le impone di mettere a disposizione: mancano così anche gli elementi per verificare la soglia del tasso di riconoscimento su cui si fondava la procedura accelerata. Il giudice conclude di non poter stabilire se le condizioni sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in frontiera: le procedure di frontiera e accelerata sono state quindi applicate senza i presupposti di legge. Richiamando le Sezioni unite della Cassazione (n. 11399/2024), il cui principio ritiene valido anche nel nuovo quadro, il tribunale spiega che la deroga alla sospensione automatica del diniego opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente: in caso contrario torna la regola ordinaria dell'articolo 35-bis, comma 3, per cui il ricorso sospende l'efficacia del diniego e il richiedente ha diritto di rimanere (articolo 68 del regolamento). A sostegno, il decreto cita anche il diritto a un ricorso effettivo dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la situazione del Bangladesh. La decisione è stata segnalata dall'avvocata Mariagrazia Stigliano.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio
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