Decreto flussi, il Consiglio di Stato frena l'archiviazione automatica delle pratiche
Con l'ordinanza n. 4166 del 2 ottobre è sospesa l'archiviazione della pratica di un lavoratore bangladese entrato regolarmente, chiusa dal sistema informatico del ministero con una revoca del nulla osta partita dieci secondi dopo. Per i giudici la decisione non può essere «interamente delegata ad automatismi informatici».
Con l'ordinanza n. 4166, pubblicata il 2 ottobre, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza n. 1842/2026 del TAR Campania e sospeso l'archiviazione automatica di una pratica di ingresso per lavoro nell'ambito del decreto flussi. Il ricorrente, un cittadino bangladese, era entrato regolarmente in Italia il 10 luglio 2025 con nulla osta e visto per lavoro subordinato (quote 2025), su richiesta di un'impresa edile napoletana. Lo riferisce Melting Pot Europa, che ha pubblicato la decisione l'8 ottobre.
Il datore di lavoro attendeva, come da prassi, la convocazione dello Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno; dai registri prodotti dalla stessa Avvocatura risulta però che il contratto da sottoscrivere gli è stato inviato via PEC solo il 29 ottobre 2025, oltre tre mesi dopo l'ingresso. Il 29 novembre 2025, alle 00:00:38, il sistema informatico del ministero ha registrato l'archiviazione della pratica per mancata trasmissione del contratto nei termini (articolo 22, commi 5-ter e 6, del Testo unico sull'immigrazione); dieci secondi dopo è partita una PEC che comunicava la revoca del nulla osta al solo datore di lavoro. Autore delle operazioni, un utente «Admin». Il 4 dicembre il datore ha trasmesso il contratto firmato digitalmente, senza ricevere risposta. Il lavoratore ha saputo dell'archiviazione solo dalla risposta, datata 22 aprile 2026, a un'istanza di accesso: la prefettura spiegava che il CED del Dipartimento per le libertà civili aveva archiviato la pratica d'ufficio, «senza nessun atto d'impulso» dell'ufficio territoriale. Il TAR aveva respinto la richiesta di sospensiva.
Il Consiglio di Stato rifiuta invece un procedimento «interamente delegato ad automatismi informatici»: anche quando la legge fissa termini stringenti, decidere richiede una valutazione di quanto allegato e documentato dalle parti, e un esito prodotto dal solo decorso del termine, senza istruttoria, non basta. Il giudice del merito dovrà esaminare anzitutto l'esistenza stessa dell'atto: agli atti c'è solo una comunicazione dell'esito, mentre l'articolo 22, comma 5-ter, vuole che l'archiviazione sia preceduta da un provvedimento di revoca del nulla osta, che non risulta acquisito, come non risulta il nulla osta originario. Poi la natura del termine di quindici giorni del comma 6, come modificato dal d.l. 145/2024 e dal d.lgs. 83/2026: assolutamente perentorio, o tale da ammettere giustificazioni per un invio tardivo del contratto.
Riconosciuto il pregiudizio grave e irreparabile — senza sospensione il lavoratore, entrato regolarmente, rischierebbe l'irregolarità e l'espulsione —, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare e rimandato gli atti al TAR per la sollecita fissazione del merito, con spese compensate per la «parziale novità» delle questioni.
Fonti
- Melting Pot Europa
Mancata conferma del datore di lavoro e revoca automatica: il Consiglio di Stato mette in discussione il nuovo meccanismo