Vai al contenuto
immigrazione.eu

Notizie quotidiane su immigrazione, asilo, frontiere e cittadinanza nell'Unione europea e in Italia.

Domenica 4 ottobre 2026 ultima edizione: 4 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Tribunale di Venezia: il requisito dei due anni non vale per la coesione familiare

Con la sentenza del 3 settembre il tribunale ha annullato il diniego della Questura di Padova a una cittadina colombiana sposata con un connazionale in Italia per studio: il soggiorno minimo di due anni introdotto nel 2024 riguarda solo il ricongiungimento familiare.

Edizione: 3 ott 2026 Lettura: 1 min Italia · Colombia

Con una sentenza del 3 settembre 2026 il Tribunale di Venezia ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Padova aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30, comma 1, lettera c, del testo unico sull'immigrazione, d.lgs. 286/1998) presentata da una cittadina colombiana, sposata con un connazionale regolarmente soggiornante in Italia per motivi di studio. La pronuncia arriva dal lavoro del progetto «Annick. Per il diritto all'unità familiare» ed è stata segnalata dall'avvocato Giovanni Barbariol, riferisce Melting Pot Europa.

La Questura aveva motivato il diniego con l'articolo 28, comma 1-bis, del testo unico, introdotto dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che a chi chiede il ricongiungimento del coniuge, dei figli maggiorenni a carico o dei genitori impone un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni. Il marito della ricorrente non aveva ancora raggiunto questa soglia.

Il tribunale, con una motivazione molto sintetica, ha accolto la lettura della difesa: l'articolo 30, comma 1, lettera c) non richiama il requisito biennale, che il legislatore ha previsto solo per il ricongiungimento, e quindi non può essere esteso per via interpretativa alla coesione familiare, un istituto distinto con cui il familiare già regolarmente presente in Italia ottiene un permesso per motivi familiari senza passare dalla procedura del nulla osta.

Il giudice ha considerato anche la situazione concreta della donna: la convivenza stabile con il coniuge, l'inserimento sociale e lavorativo, un percorso di cure in corso all'Azienda Ospedale-Università di Padova e la gravidanza, tutti elementi che l'allontanamento dal territorio avrebbe interrotto. Ha quindi riconosciuto il suo diritto al permesso per motivi familiari e ordinato alla Questura di provvedere.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Coesione familiare: il requisito dei due anni di soggiorno vale solo per il ricongiungimento
coesione familiarericongiungimento familiaretribunale di veneziaquestura di padovarequisito biennaledecreto-legge 145/2024progetto annick

Altre notizie su corti e giurisprudenza

Tutte →

Dalla stessa edizione

L'edizione completa →