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Venerdì 23 ottobre 2026 ultima edizione: 23 ott 2026 · RSS
Rimpatri ed espulsioni

Regolamento rimpatri in vigore dal 16 ottobre: subito applicabili le norme sui return hub

Il regolamento (UE) 2026/2280, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione il 15 ottobre, è in vigore dal giorno successivo. Si applicano già le regole sul rimpatrio verso Paesi terzi con cui esiste un accordo, da cui sono esclusi i minori non accompagnati; il resto, compresi ordine europeo di rimpatrio e trattenimento, dal 17 ottobre 2027.

Edizione: 21 ott 2026 Lettura: 2 min Unione europea

Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea giovedì 15 ottobre ed è entrato in vigore il giorno successivo, venerdì 16 ottobre. Il regolamento (UE) 2026/2280 del Parlamento europeo e del Consiglio, firmato a Strasburgo il 7 ottobre, istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e prende il posto della direttiva rimpatri del 2008: la direttiva 2008/115/CE, insieme alla direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE, sarà abrogata dal 17 ottobre 2027. L'iter si era chiuso con la posizione del Parlamento europeo del 17 giugno e con il via libera definitivo del Consiglio del 1° ottobre.

Non tutto si applica subito. L'articolo 50 rende operative dal 16 ottobre 2026 solo alcune disposizioni: oggetto e ambito di applicazione, i diritti fondamentali, l'interesse superiore del minore e l'accertamento dell'età, la riammissione e la cooperazione con i Paesi terzi, le autorità competenti, il sostegno di Frontex e l'articolo 14 sul rimpatrio verso un Paese terzo con il quale esiste un accordo o un'intesa, la base dei cosiddetti return hub. Un accordo di questo tipo può essere concluso solo con un Paese in cui sono rispettati i principi e le norme internazionali sui diritti umani, compreso il principio di non respingimento; deve stabilire le procedure, le condizioni di soggiorno della persona trasferita, gli obblighi del Paese terzo e le conseguenze di eventuali violazioni e, se prevede un successivo rimpatrio verso il Paese d'origine o un altro Paese di rimpatrio, anche un organismo o un meccanismo indipendente che ne controlli l'applicazione. I minori non accompagnati non possono essere rimpatriati in un Paese terzo sulla base di questi accordi.

Tutte le altre norme si applicheranno dal 17 ottobre 2027: fra queste l'uso dell'ordine europeo di rimpatrio e il riconoscimento delle decisioni di rimpatrio adottate da un altro Stato membro, l'obbligo di cooperare con le autorità e le conseguenze della sua inosservanza, i divieti d'ingresso, le misure per chi rappresenta un pericolo per la sicurezza e le regole sul trattenimento. Il modello dell'ordine europeo di rimpatrio dovrà essere fissato dalla Commissione con un atto di esecuzione entro il 17 aprile 2027. Il riconoscimento reciproco delle decisioni sarà facoltativo: entro il 17 ottobre 2029 la Commissione ne valuterà l'attuazione e, se del caso, proporrà di renderlo obbligatorio. Entro il 17 ottobre 2031, e poi ogni cinque anni, dovrà presentare una relazione sull'applicazione del regolamento.

Fonti

  1. EUR-Lex — Gazzetta ufficiale dell'Unione europeafonte ufficiale
    Regolamento (UE) 2026/2280 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare (GU L del 15.10.2026)
  2. Stranieri in Italia
    Rimpatri, entra in vigore il nuovo regolamento UE: trattenimenti più lunghi e centri nei Paesi terzi
regolamento rimpatriregolamento (ue) 2026/2280return hubpaesi terziminori non accompagnatidirettiva rimpatriordine europeo di rimpatriofrontex

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