Richiedenti asilo, fase transitoria fino al 30 aprile 2027 e documento valido un anno
Il decreto-legge 168 del 29 settembre proroga di sei mesi il regime che affida a questure e polizia di frontiera tutte le fasi della domanda di protezione. Il documento consegnato alla registrazione vale un anno, è rinnovabile e permette di lavorare 90 giorni dopo la formalizzazione.
Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 30 settembre, proroga dal 31 ottobre 2026 al 30 aprile 2027 la fase transitoria con cui l'Italia ha avviato l'applicazione del Patto europeo su migrazione e asilo alle domande di protezione internazionale. Fino a quella data le questure e gli uffici della polizia di frontiera restano competenti, per tutti i richiedenti, a ricevere la manifestazione della volontà di chiedere protezione, a registrare la domanda e a formalizzarla. Lo prevede l'articolo 4 del decreto, che modifica l'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145); il provvedimento contiene anche norme sulla giustizia e sugli impianti di interesse strategico nazionale. La novità è stata segnalata da Stranieri in Italia.
Dal 12 giugno 2026, in base allo stesso articolo 17, la domanda si considera formalizzata nel momento stesso in cui viene registrata in questura o alla frontiera. Il nuovo decreto chiarisce che il documento nominativo consegnato al richiedente alla registrazione «equivale» al documento previsto per la formalizzazione dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 142 del 2015 sull'accoglienza: vale un anno dalla data in cui la domanda è registrata, fatto salvo il rinnovo previsto dall'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (Ue) 2024/1348 sulle procedure di asilo, e consente di lavorare alle condizioni dell'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Quella norma, nel testo in vigore, permette l'attività lavorativa trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione della domanda, se l'esame non si è ancora concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Il nuovo sistema di documenti, legato all'adeguamento al regolamento 2024/1348, ha sostituito dal 12 giugno 2026 il vecchio permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo, ricorda Stranieri in Italia. Ai procedimenti avviati con domande presentate prima di quella data continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la disciplina precedente. Finita la fase transitoria, secondo la ricostruzione del portale, la registrazione resterà a questure e polizia di frontiera, mentre la formalizzazione potrà avvenire anche presso le Commissioni territoriali, attraverso soggetti esterni convenzionati o i gestori dei centri.
Fonti
- Normattiva — Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168fonte ufficiale
Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale - Normattiva — D.lgs. 142/2015, art. 22fonte ufficiale
Lavoro e formazione professionale - Stranieri in Italia
Richiedenti asilo, i nuovi documenti avranno validità annuale. Fase transitoria prorogata al 2027