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Giovedì 8 ottobre 2026 ultima edizione: 8 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Catanzaro, Corte d'appello: domanda d'asilo pendente non preclude l'art. 31 ai genitori

Con un decreto del 14 luglio la sezione per i minorenni ha riformato l'inammissibilità decisa in primo grado e autorizzato per tre anni la permanenza in Italia di due genitori stranieri, nell'interesse dei tre figli inseriti a scuola, il più piccolo nato in Italia.

Edizione: 7 ott 2026 Lettura: 1 min Italia

Con un decreto del 14 luglio 2026 la Corte d'appello di Catanzaro, sezione per i minorenni, ha stabilito che la pendenza di una domanda di protezione internazionale non impedisce ai genitori stranieri di chiedere l'autorizzazione a restare in Italia prevista dall'articolo 31, comma 3, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), che tutela l'interesse dei figli minori. La decisione è stata segnalata e commentata dall'avvocato Francesco D'Urso, che ha assistito la famiglia, riferisce Melting Pot Europa.

In primo grado il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il ricorso dei due genitori, che chiedevano l'autorizzazione nell'interesse dei loro tre figli minori, il più piccolo nato in Italia e tutti ben inseriti nel contesto sociale e scolastico. Secondo il tribunale la domanda di asilo in corso garantiva già un titolo di soggiorno temporaneo, e questo precludeva la contemporanea istanza ai sensi dell'articolo 31.

La Corte ha accolto il reclamo, ha riformato integralmente il decreto di primo grado e ha affermato tre principi. I due istituti sono autonomi: la protezione internazionale garantisce il diritto d'asilo della persona straniera, mentre l'autorizzazione dell'articolo 31 tutela in via primaria l'interesse superiore del minore a un equilibrato sviluppo psicofisico e al mantenimento dell'unità familiare. Nessuna norma prevede l'inammissibilità dell'istanza quando è pendente un'altra procedura, e introdurre questa preclusione per via interpretativa significa limitare arbitrariamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. Infine, i «gravi motivi» richiesti dalla legge non si limitano alle emergenze sanitarie o a situazioni eccezionali, ma comprendono anche il grave pregiudizio che deriverebbe al minore dallo sradicamento dall'ambiente sociale, scolastico e relazionale in cui cresce.

Accertati il positivo inserimento scolastico dei figli maggiori, la nascita in Italia dell'ultimogenito e il percorso di inserimento lavorativo e abitativo della famiglia, la Corte ha autorizzato la permanenza dei genitori sul territorio italiano per tre anni.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Art. 31 TUI: la domanda di protezione internazionale pendente non preclude l'autorizzazione alla permanenza dei genitori
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