Tribunale di Lecce: il tasso Eurostat da solo non basta per la procedura di frontiera
Con un decreto del 25 settembre il tribunale ha applicato il rito ordinario al ricorso di un cittadino pakistano: il tasso medio di riconoscimento europeo pari o inferiore al 20% previsto dal regolamento Ue 2024/1348 è un dato «meramente indiziario», che richiede una valutazione individuale.
Il Tribunale di Lecce, con un decreto del 25 settembre 2026 pubblicato da Melting Pot Europa, ha accolto l'istanza di un cittadino pakistano sottoposto alla procedura accelerata di frontiera e ha dichiarato applicabile al giudizio la disciplina ordinaria dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 25/2008. Di conseguenza l'efficacia esecutiva del diniego è sospesa per legge e il richiedente è autorizzato a restare in Italia fino alla decisione sul ricorso.
Il giudice ha esaminato il nuovo criterio dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, il regolamento sulle procedure del Patto su migrazione e asilo, che consente la procedura accelerata per i cittadini di Paesi con un tasso medio europeo di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%. Secondo il tribunale questa circostanza «non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente» a giustificare la procedura: il dato statistico ha valore «meramente indiziario» e l'amministrazione deve spiegare in concreto perché la situazione del singolo richiedente sia rappresentata da quella percentuale e perché non ci siano condizioni personali che la rendano non significativa.
Nel caso esaminato né la determina presidenziale né il provvedimento della Commissione territoriale avevano fatto questa verifica, limitandosi a una «motivazione stereotipata ed astratta» fondata solo sul tasso di riconoscimento del Paese d'origine. Per il tribunale non è un vizio formale, perché la procedura accelerata comprime i termini e le garanzie del richiedente, compresa la disciplina dell'effetto sospensivo del ricorso. Il decreto richiama le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 11399 del 2024): la compressione delle garanzie è legittima solo se la procedura accelerata è instaurata e svolta correttamente, altrimenti tornano a valere le garanzie del rito ordinario.
Fonti
- Melting Pot Europa
Procedura di frontiera illegittima se fondata sul solo tasso di riconoscimento: il dato Eurostat è «meramente indiziario»