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Giovedì 1 ottobre 2026 ultima edizione: 1 ott 2026 · RSS
Corti e giurisprudenza

Tribunale di Lecce: il tasso Eurostat da solo non basta per la procedura di frontiera

Con un decreto del 25 settembre il tribunale ha applicato il rito ordinario al ricorso di un cittadino pakistano: il tasso medio di riconoscimento europeo pari o inferiore al 20% previsto dal regolamento Ue 2024/1348 è un dato «meramente indiziario», che richiede una valutazione individuale.

Edizione: 30 set 2026 Lettura: 1 min Italia · Pakistan

Il Tribunale di Lecce, con un decreto del 25 settembre 2026 pubblicato da Melting Pot Europa, ha accolto l'istanza di un cittadino pakistano sottoposto alla procedura accelerata di frontiera e ha dichiarato applicabile al giudizio la disciplina ordinaria dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 25/2008. Di conseguenza l'efficacia esecutiva del diniego è sospesa per legge e il richiedente è autorizzato a restare in Italia fino alla decisione sul ricorso.

Il giudice ha esaminato il nuovo criterio dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, il regolamento sulle procedure del Patto su migrazione e asilo, che consente la procedura accelerata per i cittadini di Paesi con un tasso medio europeo di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%. Secondo il tribunale questa circostanza «non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente» a giustificare la procedura: il dato statistico ha valore «meramente indiziario» e l'amministrazione deve spiegare in concreto perché la situazione del singolo richiedente sia rappresentata da quella percentuale e perché non ci siano condizioni personali che la rendano non significativa.

Nel caso esaminato né la determina presidenziale né il provvedimento della Commissione territoriale avevano fatto questa verifica, limitandosi a una «motivazione stereotipata ed astratta» fondata solo sul tasso di riconoscimento del Paese d'origine. Per il tribunale non è un vizio formale, perché la procedura accelerata comprime i termini e le garanzie del richiedente, compresa la disciplina dell'effetto sospensivo del ricorso. Il decreto richiama le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 11399 del 2024): la compressione delle garanzie è legittima solo se la procedura accelerata è instaurata e svolta correttamente, altrimenti tornano a valere le garanzie del rito ordinario.

Fonti

  1. Melting Pot Europa
    Procedura di frontiera illegittima se fondata sul solo tasso di riconoscimento: il dato Eurostat è «meramente indiziario»
tribunale di lecceprocedura accelerata di frontieraregolamento ue 2024/1348tasso di riconoscimentoeurostateffetto sospensivopatto migrazione e asilo

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