Tribunale di Salerno: sospensiva riproponibile dopo un rigetto, ma solo con elementi nuovi
Accolta la seconda istanza di sospensione del diniego della Commissione territoriale per un cittadino tunisino, fondata su fotografie di cicatrici da arma da fuoco e su un referto medico mai valutati. Il giudice fissa alcuni punti sul procedimento dopo il decreto legge 100/2026: rito cautelare e riproposizione ai sensi dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile.
Il Tribunale di Salerno ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego della Commissione territoriale presentata per un cittadino tunisino, dopo che una prima istanza, proposta dal precedente difensore, era stata rigettata. Lo riferisce Melting Pot Europa del 28 ottobre, che non indica la data né il numero del provvedimento. L'avvocata subentrata nella difesa ha depositato una nuova istanza fondata su elementi non valutati in precedenza: fotografie di cicatrici da arma da fuoco accompagnate da un referto medico.
Nell'esaminare le censure, il tribunale fissa alcuni punti sull'interpretazione e l'applicazione del decreto legge n. 100/2026. Al procedimento si applicano le regole del cosiddetto rito cautelare; l'attuale assetto normativo non prevede espressamente che le decisioni sulle istanze di sospensione del diniego siano reclamabili davanti a un giudice diverso, né che lo stesso giudice possa modificarle. Nonostante il «giudicato cautelare» formatosi con il rigetto, però, l'istanza può essere riproposta ai sensi dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile «quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto».
La riproposizione, precisa il giudice, non può tradursi in un riesame delle questioni già sollevate o delle circostanze già dedotte, perché la decisione di rigetto resta fonte di un vincolo stabile almeno per quanto riguarda il dedotto e il conosciuto. I nuovi elementi prodotti in questo caso meritano invece un approfondimento nel giudizio di merito, perché attivano la tutela costituzionale del diritto alla salute richiamata dagli articoli 5, comma 6, e 19, comma 1.1, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). La segnalazione e il commento sono dell'avv. Mariagrazia Stigliano.
Fonti
- Melting Pot Europa
Nuova istanza di sospensiva accolta dopo un primo rigetto, alla luce della DL 100/2026